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la professione del BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Nella sua pur breve vita istituzionale, non sono stati infrequenti i momenti in cui, per tutelare il titolo professionale e le competenze operative degli iscritti, l'Ordine Nazionale dei Biologi ha dovuto far ricorso alla Magistratura per l'affermazione ed il riconoscimento dei propri diritti.

Per quanto riguarda la "dieta", cioè la valutazione e la determinazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, non c'è molto da sorridere, soprattutto se si considera che vi sono categorie professionali che "inorridiscono" al solo pensiero che dei biologi, molti dei quali in possesso anche di una Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione, possano indicare il regime di soggetti in particolari condizioni fisiopatologiche, mentre soprassiedono al dilagare,sulla stampa periodica di intrattenimento, di consigli dietetici e prescrizioni di diete propriamente dette, della libera vendita di preparati dietetici anche nei supermercati, di associazioni, corsi e vacanze dietologiche: il tutto, in stragrande maggioranza, redatto preparato ed organizzato da non si sa chi e con quale garanzia scientifica.

L'oggetto della professione di biologo-nutrizionista è stabilito dalla Legge 396/67, che all'art. 3 (lettera b) attribuisce al biologo anche la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo.

Tali competenze,vengono ulteriormente ribadite nel recente D.P.R. 328/2001.

A conferma e chiarimento di quanto sopra, il D.M. 22 luglio 1993 (Tariffario Professionale consultabile sul sito:www.onb.it) è ancora più esplicito individuando il Tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici ed energetici dell'uomo.

Ne segue che il biologo può a buon diritto aprire un proprio studio professionale ed ivi fornire quelle indicazioni dietologiche che i singoli casi richiederanno, ovvero operare presso strutture pubbliche, sempre in piena autonomia professionale.

Esulano, tuttavia, dalla competenza del biologo la diagnosi di un eventuale stato patologico del soggetto che necessita di una particolare ed appropriata dieta, la prescrizione di ogni farmaco o presidio sanitario e le richieste di analisi. Il possesso di una specializzazione non è necessario per esercitare tale professione, anche se, è utile per completare le proprie conoscenze in materia.

Per l'apertura dello studio professionale sono necessari il nullaosta da parte dell'Ordine dei Biologi e l'autorizzazione del Comune ad esporre un certo tipo di targa pubblicitaria (così come indicato dalla Legge 5/2/72 n.175 e dal decreto 16/9/94 n.657); è obbligatoria, inoltre,l'apertura della partita I.V.A.

Trattandosi, inoltre, di prestazioni rese "alla persona", la relativa ricevuta rilasciata a fronte dell'onorario percepito, sarà esente da imposta (Esente IVA ai sensi dell'art.10,n.18 DPR 26/10/1972 e successive modificazioni).

Tale esenzione è entrata in vigore il 17 febbraio 1994 ed è contenuta nel decreto del Ministero della Sanità del 21 gennaio 1994, adottato di concerto con il Ministero delle Finanze e che individua le nuove professioni sanitarie non contemplate nel T.U. delle leggi sanitarie.

Dott. Sergio D'Antonio