statuto dell'associazione
A.B.N.I. (Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani)
STATUTO
TITOLO I - COSTITUZIONE
Art. 1
(Denominazione)
E' costituita una Associazione denominata "A.B.N.I.- Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani"
Art. 2
(Sede)
L'Associazione ha sede legale presso la sede dell'Ordine Nazionale dei Biologi in via Nazario Sauro 2 Bologna, la sede Amministrativa potrà essere presso il Segretario in carica. Con decisione del Consiglio Direttivo, la sede potrà essere trasferita in qualsiasi altra località italiana.
II Consiglio Direttivo dell'Associazione può autorizzare l' apertura di sezioni periferiche con autonomia organizzativa nel rispetto delle norme del presente statuto e delle direttive date dall'Associazione e del regolamento che sarà successivamente emanato dal Consiglio Direttivo.
Art. 3
(Durata)
L'Associazione si intende costituita con durata illimitata.
Art. 4
(Scopi)
L'Associazione ha caratteri e scopi rigorosamente scientifici e culturali essa si propone di prevenire i danni della malnutrizione e diffondere i principi di una sana alimentazione, mediante una attività di ricerca, di aggiornamento, di informazione e formazione.
L'Associazione intende svolgere un'attività culturale, di ricerca, di aggiornamento e di informazione scientifica, ed un'attività pratica di prevenzione, nei confronti della popolazione attraverso attività di controllo della pubblicità e di educazione nutrizionale ed informazione alimentare. L'Associazione intende promuovere, nello spirito dell' art. 3 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, la qualificazione professionale degli associati anche in stretta collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Biologi.
Persegue questi scopi istituendo centri di informazione, promuovendo congressi, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento e formazione, dibattiti, campagne di opinione. L'Associazione si propone, in particolar modo, di informare sui progressi tecnologici e nutrizionali in questo settore, sui danni provocati dalla malnutrizione e dagli eccessi ponderali, divulgando quelle norme che possono contribuire a prevenire e correggerne i danni.
L'Associazione può anche compiere tutte quelle attività che abbiano come fine il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese attività editoriali, commerciali, di consulenza e simili.
TITOLO II - SOCI
Art . 5
(Categorie)
I Soci dell' Associazione si distinguono in fondatori, onorari, ordinari, sostenitori ed aderenti.
Sono Soci Fondatori coloro che tutt'ora iscritti hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e quelli che con cinque anni di anzianità facciano richiesta di divenirlo al Consiglio Direttivo che accetterà o meno tale richiesta con maggioranza semplice.
Sono Soci Onorari note personalità scientifiche e di chiara fama nazionale e internazionale che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo ed alla conoscenza dei problemi oggetto dell'Associazione stessa. I Soci onorari i sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono partecipare alle riunioni organizzate dall'Associazione senza diritto di voto.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che nelle specifiche discipline coltivano e perseguono le finalità dell'Associazione stessa. La nomina a Socio Ordinario avviene su richiesta dell'interessato al Consiglio Direttivo che deciderà a suo insindacabile giudizio previo l'accertamento del possesso dei seguenti requisiti :
a) iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi;
b) possesso della specializzazione in Scienza dell'Alimentazione o, in mancanza, attestato di partecipazione e profitto a corsi di formazione nutrizionale organizzati dall'Associazione secondo le modalità che verranno stabilite dal Direttivo;
e) essere impegnati nello studio o nella risoluzione di problemi inerenti l'alimentazione e/o la Nutrizione dei Viventi (uomo, animali e piante) in qualsiasi settore ( Agricoltura, Industria, Università , Ricerca, Sanità, Libera Professione).
Sono Soci Sostenitori persone benemerite che contribuiscono con la loro esperienza, per intelletto, prestigio e mezzi al perseguimento degli scopi sociali. Possono partecipare alle riunioni organizzate dall'Associazione senza diritto di voto. Sono Soci Aderenti, gli Enti, Associazioni, persone giuridiche e persone fisiche che abbiano in qualche modo attinenza con le attività e gli scopi dell'Associazione. La loro nomina avviene a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo previa domanda dell'interessato. Non hanno diritto di voto nelle assemblee.
Dovere dei Soci e' quello di mostrare interesse continuo verso gli obiettivi dell'Associazione e di partecipare alle sue iniziative e manifestazioni.
Un Socio cessa dalla sua appartenenza all'Associazione per spontanee sue dimissioni o qualora non rispetti i doveri indicati nel presente articolo, compreso il pagamento della quota sociale annuale, o comunque quando la sua attività o il suo comportamento si pongono in contrasto con le direttive dell'Associazione. Comunque l'esclusione di un Socio per gravi inadempienze spetta al Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo.
TITOLO III - ORGANI
Art. 6
Organi dell'Associazione
Organi dell' 'Associazione sono :
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Segretario e Tesoriere
- Collegio Revisore dei conti e Probiviri
- le Delegazioni regionali o provinciali
Art. 7
(Assemblea dei Soci Fondatori)
L'Assemblea dei Soci Fondatori e' costituita da tutti i Soci sottoscrittori dell'atto, nonché da quelli con cinque anni di anzianità di cui sia stata accolta la richiesta da loro fatta.
I compiti dell'Assemblea dei soci sono:
- eleggere tra i propri componenti il Consiglio Direttivo, nella misura di cinque, che sarà integrato anche da due Soci Ordinari, nominati sempre dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento anticipato della Associazione.
Viene convocata dal Presidente sei mesi prima della scadenza del mandato conferito in assemblea ordinaria e, in assemblea straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà, opportuno.
La convocazione avverrà a mezzo raccomandata R.R., almeno cinque giorni prima e dovrà contenere l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. Sarà validamente costituita in prima convocazione con il 50% dei componenti e, in seconda convocazione con qualsiasi numero, tranne che non vi sia all'ordine del giorno scioglimento anticipato dell'Associazione.
In questo caso saranno richiesti i 2/3 in prima convocazione ed il 50% in, seconda convocazione. Le delibere saranno validamente rese, con la maggioranza del 50% dei presenti, mentre in caso di scioglimento anticipato con almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Le assemblee saranno presiedute dal Presidente ed il verbale redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo.
Art. 8
Assemblee generali
Le assemblee generali sono quelle alle quali partecipano tutti i Soci dell'Associazione. Viene convocata e presieduta dal Presidente mediante raccomandata RR, o con altra forma che verrà successivamente decisa o, indicata nel regolamento da emanarsi dal Consiglio Direttivo.
La regolamentazione di tale organo e' demandata al Consiglio Direttivo che lo disciplinerà nel regolamento ad emanarsi.
Art. 9
(Consiglio Direttivo)
II Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori e' composto da n. 7 membri, di cui n. 5 eletti tra i Soci Fondatori e n. 2 tra i Soci Ordinari, che avranno diritto al voto. Dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggi bili Per le elezioni del Consiglio Direttivo ciascun Socio dispone di tanti voti quanti sono i membri da eleggere E' richiesta la maggioranza assoluta dei soli Soci votanti.
Almeno due Soci fondatori sono membri permanenti del Consiglio Direttivo e decadono solo per dimissioni spontanee.
Il Presidente verrà eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
II Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Presidente onorano dell'Associazione.
Art. 10
(Poteri e compiti del Consiglio Direttivo)
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
b) eleggere, nell'ambito dei suoi componenti "Soci Fondatori" il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere nell'ambito degli iscritti il Collegio Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti;
e) determinare il programma di attività dell'Associazione;
d) proporre l'ammontare del contributo associativo annuale;
e) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
f) decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
g) nominare comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
h) affidare incarichi anche retribuiti, sia a iscritti all'Associazione che a non iscritti;
i) stabilire e delegare i poteri di firma;
l) deliberare in merito all'apertura ai sezioni periferiche e provvedere alla loro regolamentazione;
m) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli per Legge e per Statuto demandati all'Assemblea E' data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire altre cariche sociali qualora reali necessità le rendano opportune per il buon funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà emanare, in sede di prima attuazione del presente Statuto, entro un anno dalla sua nomina un regolamento di attuazione che vada a disciplinare:
a) l'assemblea generale;
b) la possibilità di apertura di sedi provinciali o regionali o la creazione di organizzazioni similari.
Saranno valide le delibere prese con la presenza dei 2/3 dei componenti in prima convocazione e del 50% in seconda convocazione e con maggioranza semplice.
Art. 11
(Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei componenti. Perche' la riunione sia ritenuta valida e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale quello del presidente.
L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata o fax almeno otto giorni prima della data fissata, nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma, almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte, firmate dal Presidente e dal Segretario, su apposito Libro dei Verbali.
Art. 12
(Presidente)
Il Presidente dura in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale, attiva e passiva dell'Associazione. Ha il potere di aprire conti correnti postali, bancari, con firma congiunta al tesoriere, e di girare per l'incasso, titoli bancari e di sottoscrivere sempre con firma congiunta assegni per l'interesse dell'Associazione, nonché sottoscrivere contratti di fornitura delle utenze e di locazione inerente sia l'attività centrale che periferica. Ha il compito di coordinare tutte le attività che, qualora non fossero deliberate dal Consiglio Direttivo, gli dovranno essere sottoposte dal promotore. Ha, inoltre, come già negli articoli precedenti indicato, il compito di convocare l'assemblea dei Soci Fondatori, l'assemblea generale e quanto previsto dal presente statuto o dall'emanando regolamento.
Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Art. 13
(Segretario e Tesoriere)
Il Segretario ha il compito della gestione organizzativa, nei modi stabiliti dal Direttivo e dal Presidente.
II Tesoriere ha il compito della gestione contabile, di aprire unitamente al presidente conti correnti bancari e postali e di sottoscrivere, con lo stesso assegni di pagamento. Ha il compito della tenuta del libro cassa e di predisporre quanto necessario per il bilancio sociale.
TITOLO IV
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 14
(Composizione e durata)
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono ambedue composti da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Direttivo, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
TITOLO V
PATRIMONIO - ESERCIZI
Art. 15
(Formazione del Patrimonio)
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:
- dal contributo associativo;
- da contributi di Enti, Fondazioni e altre Associazioni pubbliche o Private;
- da donazioni oblazioni e lasciti;
- da altre eventuali entrate.
Art.16
(Esercizio)
L'Esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 17
(Scioglimento)
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio.
Art. 18
(Norme di rinvio)
Per quanto non disciplinato da questo Statuto si rinvia alle disposizioni di Legge.