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FNOB: chiarimenti su Codice Deontologico e competenze del Biologo Nutrizionista

Dott.ssa Rosa Lenoci

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) ha pubblicato un chiarimento in merito a un esposto relativo a presunte criticità del Codice Deontologico del Biologo Nutrizionista, con particolare riferimento alle competenze in nutrizione sportiva ed estetica e al tema del doppio titolo professionale.

La FNOB ricorda che l’art. 102 del R.D. 1265/1934 vieta il cumulo tra l’esercizio della professione di farmacista e quello di altra professione sanitaria. Tale divieto, come più volte chiarito dal Ministero della Salute, è di natura soggettiva e riguarda la singola persona.

È quindi possibile che un biologo svolga attività di nutrizionista all’interno di una farmacia, ma non è consentito esercitare contemporaneamente attività proprie della professione di farmacista. Viene inoltre ribadito che la prescrizione di farmaci è atto di esclusiva competenza medica e non rientra nelle attribuzioni né del biologo né del farmacista.

La FNOB sottolinea infine che il biologo che prescriva o consigli farmaci, terapie mediche o analisi cliniche esula dalle proprie competenze e può incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione.

ABNI accoglie con favore questo chiarimento, che contribuisce a tutelare il ruolo e le competenze del Biologo Nutrizionista.

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